Cosa cambia e cosa devono sapere ASD e SSD del settore danza e ballo
A cura di Claudio B Massaccesi
Coordinatore Nazionale A.S.C. Danza
La Riforma dello Sport continua a richiedere grande attenzione da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni fiscali collegate alla Riforma dello Sport.
Si tratta di indicazioni particolarmente interessanti anche per le ASD e SSD che operano nel mondo della danza, del ballo e delle attività sportive dilettantistiche, chiamate quotidianamente a confrontarsi con statuti, compensi dei lavoratori sportivi, collaborazioni amministrativo-gestionali, IVA e regimi fiscali agevolati.
Vediamo i principali aspetti da conoscere.
1. SSD e distribuzione degli utili: attenzione alle agevolazioni fiscali
Uno dei primi aspetti affrontati riguarda le Società Sportive Dilettantistiche.
La normativa sportiva consente, a determinate condizioni, una limitata distribuzione degli utili. Tuttavia, questa possibilità deve essere valutata attentamente sotto il profilo fiscale.
Per poter continuare a beneficiare della decommercializzazione prevista dalla normativa tributaria per determinate entrate derivanti dall’attività istituzionale, occorre infatti rispettare anche i requisiti previsti dal TUIR.
In particolare, assume grande importanza la presenza nello statuto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente.
Pertanto, le SSD devono prestare particolare attenzione: una scelta consentita dalla normativa sportiva potrebbe produrre conseguenze differenti sotto il profilo delle agevolazioni fiscali.
Il consiglio è quindi quello di verificare attentamente lo statuto della propria SSD e la sua compatibilità con il regime fiscale che si intende utilizzare.
2. Volontari sportivi e rimborsi fino a 400 euro mensili
Altro argomento importante riguarda i volontari sportivi.
La normativa consente, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, il riconoscimento di rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti.
Particolare attenzione deve però essere prestata quando la stessa persona percepisce anche compensi come lavoratore sportivo.
I rimborsi riconosciuti ai volontari possono infatti assumere rilevanza ai fini delle soglie previste dalla normativa sul lavoro sportivo.
Diventa quindi fondamentale per ASD e SSD conoscere la posizione complessiva del collaboratore e acquisire la documentazione e le dichiarazioni necessarie per una corretta gestione fiscale e contributiva.
3. La franchigia fiscale di 15.000 euro per il lavoro sportivo
La Circolare fornisce inoltre importanti indicazioni sulla nota soglia dei 15.000 euro annui prevista per i compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico.
L’agevolazione fiscale non dipende dalla forma contrattuale utilizzata.
Pertanto può interessare il lavoratore sportivo che opera attraverso:
rapporto di lavoro subordinato;
collaborazione coordinata e continuativa;
attività professionale con Partita IVA.
Entro la soglia prevista dalla normativa, i compensi di lavoro sportivo non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
Si tratta di un chiarimento particolarmente importante per il nostro settore, nel quale operano quotidianamente insegnanti, tecnici, istruttori, allenatori e altre figure riconosciute come lavoratori sportivi.
Resta naturalmente indispensabile verificare la situazione complessiva di ciascun collaboratore e gli eventuali compensi percepiti presso più organismi sportivi durante lo stesso anno.
4. IRAP e collaborazioni amministrativo-gestionali
Un chiarimento di particolare interesse riguarda anche le collaborazioni amministrativo-gestionali.
L’agevolazione prevista ai fini IRAP per i compensi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico trova applicazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali.
Si tratta delle figure che, pur non svolgendo direttamente attività tecnica o didattica, rappresentano spesso una componente essenziale nell’organizzazione di una scuola o associazione sportiva: segreteria, gestione amministrativa e altre attività organizzative.
La Circolare contribuisce quindi a chiarire ulteriormente il trattamento di queste collaborazioni all’interno delle ASD e SSD.
5. IVA e prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva
Un altro tema di grande rilevanza riguarda il trattamento IVA delle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport.
Le prestazioni che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa possono beneficiare del regime di esenzione IVA.
Per gli enti che effettuano esclusivamente operazioni esenti può inoltre essere valutata l’opzione prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/1972, che consente, in presenza dei relativi requisiti, una semplificazione degli obblighi di fatturazione e registrazione.
Si tratta di una possibilità che deve essere valutata attentamente in base alla situazione fiscale della singola ASD o SSD, soprattutto per gli enti che non applicano il regime della Legge 398/1991.
6. Trasferimento degli atleti: operazione soggetta ad IVA
L’Agenzia delle Entrate interviene anche sul trattamento fiscale dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei contratti degli atleti.
Queste operazioni non rientrano nell’esenzione prevista per le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva.
La cessione del contratto di un atleta costituisce infatti un’operazione di natura commerciale e deve pertanto essere assoggettata ad IVA secondo le regole ordinarie.
È un aspetto che interessa maggiormente alcune discipline sportive rispetto al settore della danza, ma che rappresenta comunque un chiarimento importante per il sistema sportivo dilettantistico nel suo complesso.
7. Conferme importanti per il regime della Legge 398/1991
Particolare interesse rivestono infine i chiarimenti relativi al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991, ancora oggi largamente utilizzato dalle realtà sportive dilettantistiche.
La Circolare conferma l’applicabilità delle relative disposizioni agli enti sportivi che possiedono i requisiti richiesti, comprese le Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali.
Il regime continua quindi a rappresentare uno strumento particolarmente importante per la gestione fiscale delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, prevedendo specifiche modalità forfettarie e semplificazioni contabili e fiscali.
Cosa consigliamo alle ASD e SSD
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è opportuno che le associazioni e società sportive effettuino periodicamente una verifica della propria situazione.
In particolare, è consigliabile controllare:
- la corretta formulazione dello statuto;
- l’inquadramento dei lavoratori sportivi;
- la gestione dei volontari e dei relativi rimborsi;
- le collaborazioni amministrativo-gestionali;
- il superamento delle soglie fiscali e contributive da parte dei collaboratori;
- il corretto trattamento IVA delle attività svolte;
- la corretta applicazione, ove adottato, del regime della Legge 398/1991.
A.S.C. Danza: informazione e aggiornamento al servizio delle associazioni
La Riforma dello Sport ha profondamente modificato l’organizzazione amministrativa, fiscale e lavoristica delle realtà sportive dilettantistiche.
Per le ASD e SSD del settore danza e ballo diventa quindi sempre più importante mantenersi aggiornate e verificare periodicamente che la propria gestione sia conforme alla normativa vigente.
A.S.C. Danza continuerà a informare le proprie associazioni affiliate e i propri tecnici sulle principali novità che interessano il settore sportivo dilettantistico, con particolare attenzione alle disposizioni che riguardano direttamente il mondo della danza e del ballo.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Per l’applicazione delle disposizioni fiscali alla situazione specifica della propria ASD o SSD è sempre opportuno rivolgersi al proprio consulente fiscale.
Per tutte le ASD e SSD affiliate A.S.C. che necessitano di supporto, chiarimenti o assistenza sugli adempimenti previsti dalla normativa sportiva vigente, A.S.C. Danza è a disposizione ai recapiti 06.45677924 –
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