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Volontario Sportivo nelle ASD e SSD: Regole, Rimborsi e Obblighi 2026

La Riforma dello Sport ha ridefinito il ruolo del volontario sportivo nelle ASD e SSD, introducendo regole precise sulla gratuità dell'attività, sui rimborsi spese, sulle coperture assicurative e sugli adempimenti amministrativi. In questo approfondimento analizziamo chi può svolgere attività di volontariato sportivo, quali sono gli obblighi degli enti affiliati e come gestire correttamente questa figura fondamentale per la vita delle associazioni sportive.

Il volontario sportivo nelle ASD e SSD: ruolo, regole e gestione operativa dopo la Riforma dello Sport

di Claudio B Massaccesi

La centralità del volontario nello sport dilettantistico

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) continuano a fondare gran parte della propria attività sull’impegno volontario di dirigenti, collaboratori e appassionati che dedicano tempo ed energie alla promozione dello sport senza finalità economiche.

La Riforma dello Sport ha definito con maggiore precisione il confine tra attività svolta gratuitamente e prestazione lavorativa retribuita, introducendo una disciplina specifica che valorizza il volontariato sportivo e ne regolamenta l’utilizzo all’interno degli enti affiliati.

Oggi il volontario rappresenta una figura essenziale per il funzionamento delle organizzazioni sportive, ma deve operare nel rispetto di regole precise che garantiscano la reale gratuità dell’attività svolta.

 
Chi è il volontario sportivo

La normativa identifica come volontario sportivo la persona che presta la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, mettendo a disposizione competenze, esperienza e tempo libero per favorire la pratica sportiva e la vita associativa.

L’attività viene svolta senza alcun intento lucrativo e al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro o di scambio economico.

L’impegno del volontario può riguardare numerosi ambiti della vita associativa, tra cui:

  • supporto all’organizzazione delle attività sportive;
  • assistenza agli atleti durante allenamenti e gare;
  • accompagnamento delle squadre;
  • gestione logistica degli eventi;
  • attività amministrative e organizzative;
  • collaborazione nelle iniziative promozionali dell’ente.

La figura del volontario non è quindi limitata alle sole attività tecniche o sportive, ma comprende tutte le funzioni che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ASD o SSD.

 

Differenza tra volontario e lavoratore sportivo

Uno degli aspetti più importanti introdotti dalla Riforma dello Sport riguarda la netta separazione tra volontariato e lavoro sportivo.

Quando una persona riceve un compenso per l’attività svolta, si configura un rapporto di lavoro sportivo, indipendentemente dall’importo percepito o dalla frequenza della prestazione.

Al contrario, il volontario opera senza corrispettivo economico e senza obblighi tipici di un rapporto lavorativo.

Per questo motivo non è possibile utilizzare la figura del volontario per mascherare attività che, nella sostanza, presentano le caratteristiche di una prestazione professionale o retribuita.

 

Il principio della gratuità

La gratuità rappresenta il requisito fondamentale del volontariato sportivo.

L’assenza di compenso costituisce l’elemento che distingue il volontario dal lavoratore e che consente all’ente sportivo di avvalersi della sua collaborazione senza instaurare un rapporto di lavoro.

La gratuità dell’attività non viene meno nel caso in cui l’organizzazione rimborsi le spese sostenute dal volontario nello svolgimento dell’incarico, purché tali somme non assumano la natura di una retribuzione mascherata.

 

Rimborsi spese e rimborsi forfettari

La disciplina vigente consente agli enti sportivi di riconoscere ai volontari il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’associazione o della società.

Accanto ai tradizionali rimborsi documentati, la normativa prevede oggi la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari in presenza di specifiche condizioni.

I principali requisiti sono:

  • Devono essere legati a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP o Sport e Salute.
  • limite massimo di 400 euro mensili per ciascun volontario;
  • rispetto delle disposizioni emanate dagli organismi sportivi competenti;
  • obbligo di effettuare le comunicazioni previste attraverso il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

I rimborsi forfettari non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali, ma devono essere gestiti con particolare attenzione per evitare contestazioni circa la reale natura della prestazione svolta.

 

Incompatibilità con rapporti di lavoro

La normativa stabilisce che la stessa persona non può operare contemporaneamente come volontario e come lavoratore retribuito nei confronti del medesimo ente per la stessa attività.

L’obiettivo è impedire sovrapposizioni che possano generare dubbi sulla qualificazione del rapporto.

Diversa è invece la situazione degli amministratori e dei componenti degli organi sociali che svolgono gratuitamente il proprio incarico istituzionale: tale attività non viene considerata volontariato in senso tecnico e può coesistere con eventuali incarichi lavorativi, purché siano rispettati i principi di trasparenza e non vi siano conflitti di interesse.

 

Coperture assicurative obbligatorie

Le ASD e SSD che si avvalgono di volontari devono garantire adeguate tutele assicurative.

Le coperture previste riguardano in particolare:

  • la responsabilità civile verso terzi;
  • gli infortuni derivanti dall’attività sportiva nei casi previsti dalla normativa e dal tesseramento sportivo.

La corretta gestione assicurativa rappresenta un obbligo fondamentale per tutelare sia il volontario sia l’organizzazione sportiva.

 

Adempimenti per ASD e SSD

Per utilizzare correttamente i volontari, gli enti sportivi devono adottare procedure organizzative adeguate.

Tra le principali attività da svolgere rientrano:

  • formalizzazione dell’incarico volontario;
  • acquisizione delle dichiarazioni necessarie;
  • consegna delle informative previste dalla normativa;
  • verifica degli obblighi in materia di safeguarding;
  • stipula delle coperture assicurative richieste;
  • gestione della documentazione relativa ai rimborsi;
  • comunicazione dei rimborsi forfettari attraverso il portale RASD entro i termini stabiliti.

La corretta gestione del volontario sportivo richiede attenzione non solo agli aspetti organizzativi e amministrativi, ma anche alle necessarie tutele assicurative. Per ricevere informazioni, chiarimenti o assistenza specialistica, le ASD e SSD affiliate possono visitare il sito ascdanza.it oppure contattare la Segreteria attraverso i consueti recapiti. ASC Danza è al fianco delle proprie affiliate per offrire supporto qualificato nell’applicazione della normativa sportiva e nella gestione delle coperture assicurative dei volontari.

*articolo aggiornato al 18/06/2026

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