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La figura del Volontario alla Luce della Riforma dello Sport

Nell’ambito delle attività istituzionali delle società o associazioni sportive, il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

L’art. 29, D.lgs. n. 36/2021 tratta della disciplina del volontario; nel dettaglio, nell’ambito delle attività istituzionali delle società o associazioni sportive, il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello  svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

 La prestazione del volontario può essere relativa alla mera attività di segreteria, così come ad altre attività non sportive, quali la sistemazione e pulizia degli spazi, la manutenzione o la gestione dell’apertura o chiusura dell’impianto. La condizione affinché si possa ricorrere all’attività del volontario è che la prestazione sia genuina, ovvero non sia previsto alcun pagamento ad eccezione dell’eventuale rimborso spese documentate.

Sul piano fiscale, le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Tuttavia, per tali prestazioni sportive possono essere emessi rimborsi ma limitatamemte ed esclusivamente in riferimento alle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Il Decreto correttivo citato in premessa aggiunge, inoltre, un importante chiarimento in tema di rimborso spese in quanto si stabilisce che: 

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 

 

I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente” (Tale periodo è stato introdotto dall’art. 1, comma 22, D.lgs. n. 120/2023). 

In aggiunta, si ricorda che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo nonchè con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio / associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. 

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Il volontario può essere pagato in contanti?

Il divieto dei pagamenti in contanti opera per i “lavoratori”; il rimborso spese al volontario, non essendo quest’ultimo un lavoratore, può essere pagato in contanti. Naturalmente ciò è consentito ove il rimborso spese sia al di sotto della soglia di € 1.000.

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