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Certificato Casellario Giudiziale Anti Pedofilia per i Lavoratori Sportivi

L'articolo illustra le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 36/2021 riguardanti i collaboratori delle associazioni/società sportive dilettantistiche in qualità di datori di lavoro. In base al Decreto Legislativo 39/2014, i datori di lavoro che impiegano persone che hanno contatti diretti e regolari con minori devono richiedere preventivamente il certificato penale del casellario giudiziale per verificare la presenza di condanne o sanzioni relative a reati legati all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. L'articolo spiega anche la procedura per ottenere questo certificato e le conseguenze in caso di mancato rispetto delle normative, inclusa la possibilità di sanzioni amministrative.

Con la nuova qualificazione di lavoratori prevista dal D.Lgs. 36/2021 per i collaboratori delle associazioni / società sportive dilettantistiche, alle stesse, in quanto datori di lavoro sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2014, il soggetto (datore di lavoro) che intenda impiegare al lavoro una persona per svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (co.co.co/P.IVA) comportanti contatti diretti e regolari con minori, deve preventivamente richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ex art. 25-bis DPR 313/2002, al fine di verificare  l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori per taluno dei reati di cui agli artt.:

  • 600-bis c.p (prostituzione minorile);
  • 600-ter c.p. (pornografia minorile);
  • 600-quater c.p. (detenzione materiale pornografico);
  • 600-quindquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
  • 609-undecies c.p. (adescamento minorenni).

Ad oggi, ASD e SSD che si avvalgono di lavoratori sportivi (co.co.co, dipendente o autonomo) che comportano contatto diretto e continuativo con minori dovranno obbligatoriamente richiedere o acquisire prima dell’instaurazione del rapporto il certificato del casellario sopra descritto, pena sanzioni amministrative variabili tra i € 10.000 ed i € 15.000.

LA PROCEDURA:

L’obbligo sorge in capo alla ASD/SSD in qualità di “datore di lavoro” al momento dell’instaurazione del rapporto. ( https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_14.page )

Sono esclusi da tale obbligo i volontari, in quanto non considerati “lavoratori”.

Il certificato può essere richiesto presso la Procura della Repubblica competente per territorio utilizzando l’apposito Modulo 3bis. Il modulo deve essere compilato con i dati del rappresentante legale della ASD/SSD richiedente e del lavoratore, che presta il consenso alla richiesta del certificato.
Per il rilascio del certificato è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, ma non anche delle marche da bollo per le ASD e SSD iscritte al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.).

Al certificato deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della ASD/SSD  (in qualità di datore di lavoro) e del lavoratore.

Per dimostrare la spettanza dell’esenzione dalle marche da bollo, si consiglia di allegare alla richiesta anche il certificato di iscrizione al R.A.S. valevole per l’anno in corso e scaricabile dalla propria area riservata del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

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