Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza anche ai lavoratori parasubordinati quando la prestazione viene svolta nei luoghi di lavoro del committente.
È una situazione molto frequente nel settore sportivo: istruttori, tecnici e altri lavoratori sportivi svolgono normalmente la propria attività all’interno della palestra, scuola di danza, centro sportivo o altro impianto utilizzato dalla ASD o SSD.
Essere inquadrati come co.co.co. sportivi e non come dipendenti non comporta automaticamente l’esclusione dagli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.
Il limite dei 5.000 euro non deve essere interpretato automaticamente come un’esenzione generale della ASD/SSD dagli obblighi in materia di sicurezza.
Anche in presenza esclusivamente di co.co.co. sportivi con compensi inferiori a 5.000 euro che operano presso l’impianto sportivo, devono essere attentamente valutati gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, compresi DVR e organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.
Il fatto che l’immobile sia in locazione o che l’attività venga svolta all’interno di una struttura appartenente a terzi non significa automaticamente che tutti gli obblighi siano a carico del proprietario o del gestore dell’impianto.
Occorre distinguere gli obblighi relativi all’immobile e agli impianti da quelli che derivano dall’organizzazione dell’attività e dalla presenza dei propri lavoratori e collaboratori.
Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono distinti dagli adempimenti relativi al Safeguarding.
Avere adottato il Modello Organizzativo e di Controllo dell’attività sportiva, i Codici di Condotta e nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni non sostituisce gli eventuali obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

