di Claudio B Massaccesi
articolo del 31/03/2026
Nel quadro della riforma del lavoro sportivo avviata con il D.Lgs. n. 36/2021, il trattamento fiscale dei premi riconosciuti agli atleti dilettanti ha rappresentato uno dei profili più discussi, soprattutto per l’impatto operativo sulle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).
Con il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, introducendo una misura di semplificazione fiscale che incide direttamente sulla tassazione dei premi sportivi di modesta entità.
Il quadro normativo previgente
Prima della modifica del 2026, i premi sportivi dilettantistici erano disciplinati dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
In base a tale disposizione:
- i premi riconosciuti ad atleti e tecnici dilettanti erano soggetti a ritenuta alla fonte del 20% a titolo d’imposta;
- la ritenuta si applicava indipendentemente dall’importo, anche per premi di valore minimo.
Questo regime comportava:
- adempimenti fiscali anche per importi molto ridotti;
- un aggravio gestionale per ASD e SSD;
- una scarsa incentivazione all’erogazione di piccoli premi.
La novità del decreto-legge 27 marzo 2026
Con l’art. 9 del D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, è stata introdotta una disciplina temporanea più favorevole.
La principale novità consiste nella reintroduzione di una soglia di esenzione pari a 300 euro.
In particolare:
- i premi sportivi dilettantistici non sono soggetti a ritenuta del 20%;
- a condizione che l’importo complessivo percepito dal singolo atleta non superi 300 euro nel periodo agevolato.
La misura si applica:
- dal 28 marzo 2026
- fino al 31 dicembre 2026
Superamento della soglia
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il meccanismo di applicazione della soglia.
Se il limite di 300 euro viene superato:
- la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo,
- e non soltanto sulla parte eccedente.
Esempio:
- premio totale: 350 euro
- tassazione: 20% su 350 euro (non solo sui 50 eccedenti)
Caratteristiche della soglia
La soglia presenta alcune caratteristiche operative fondamentali:
- Non è una franchigia: il superamento comporta tassazione totale;
- È riferita al rapporto tra singolo ente erogante e singolo atleta;
- Deve essere verificata nel periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026;
- Può essere fruita più volte se i premi provengono da soggetti diversi.
Inoltre:
- è generalmente richiesta una autocertificazione dell’atleta per attestare il rispetto del limite.
Ratio della riforma
L’intervento normativo risponde a precise esigenze:
– Semplificazione amministrativa: la norma elimina gli adempimenti fiscali per premi di modico valore, evitando una gestione sproporzionata rispetto agli importi.
– Sostegno allo sport dilettantistico
Si favorisce:
- la diffusione dello sport di base;
- il riconoscimento economico, anche simbolico, delle prestazioni sportive.
– Coerenza con la riforma dello sport
La misura si inserisce nel più ampio processo di riordino del lavoro sportivo, correggendo alcune rigidità emerse dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.
Natura temporanea della misura
È importante evidenziare che:
- la disposizione ha carattere temporaneo;
- è prevista fino al 31 dicembre 2026;
- il decreto-legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia.
Impatti pratici per ASD e sportivi
Per le associazioni sportive:
- riduzione degli obblighi fiscali per piccoli premi;
- maggiore flessibilità nella gestione degli eventi sportivi;
- necessità di monitorare attentamente le soglie per ogni atleta.
Per gli atleti:
- percezione integrale dei premi fino a 300 euro;
- assenza di obblighi dichiarativi per tali importi;
- attenzione al superamento della soglia, che comporta tassazione totale.
Conclusioni
La modifica introdotta nel marzo 2026 rappresenta un intervento mirato e pragmatico, volto a semplificare il regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici.
Pur trattandosi di una misura temporanea, essa:
- corregge un’eccessiva rigidità del sistema previgente;
- favorisce la pratica sportiva di base;
- riduce gli oneri amministrativi per gli enti sportivi.
Resta tuttavia aperta la questione della stabilizzazione della disciplina, che potrebbe richiedere un intervento strutturale in sede di conversione o di futura riforma.

