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I premi agli sportivi dilettanti: la modifica normativa di Marzo 2026

Con il decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38 cambia il regime fiscale dei premi per sportivi dilettanti: introdotta una soglia di esenzione fino a 300 euro senza ritenuta del 20%. Una misura temporanea che semplifica gli adempimenti per ASD e SSD, favorendo lo sport di base e il riconoscimento economico degli atleti. Attenzione però al superamento della soglia, che comporta la tassazione sull’intero importo.

di Claudio B Massaccesi

articolo del 31/03/2026

 

Nel quadro della riforma del lavoro sportivo avviata con il D.Lgs. n. 36/2021, il trattamento fiscale dei premi riconosciuti agli atleti dilettanti ha rappresentato uno dei profili più discussi, soprattutto per l’impatto operativo sulle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).

Con il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, introducendo una misura di semplificazione fiscale che incide direttamente sulla tassazione dei premi sportivi di modesta entità.

 

Il quadro normativo previgente

Prima della modifica del 2026, i premi sportivi dilettantistici erano disciplinati dall’art. 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021.

In base a tale disposizione:

  • i premi riconosciuti ad atleti e tecnici dilettanti erano soggetti a ritenuta alla fonte del 20% a titolo d’imposta; 
  • la ritenuta si applicava indipendentemente dall’importo, anche per premi di valore minimo. 

Questo regime comportava:

  • adempimenti fiscali anche per importi molto ridotti; 
  • un aggravio gestionale per ASD e SSD; 
  • una scarsa incentivazione all’erogazione di piccoli premi. 

 

La novità del decreto-legge 27 marzo 2026

Con l’art. 9 del D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026, è stata introdotta una disciplina temporanea più favorevole.

La principale novità consiste nella reintroduzione di una soglia di esenzione pari a 300 euro.

In particolare:

  • i premi sportivi dilettantistici non sono soggetti a ritenuta del 20%; 
  • a condizione che l’importo complessivo percepito dal singolo atleta non superi 300 euro nel periodo agevolato. 

La misura si applica:

  • dal 28 marzo 2026 
  • fino al 31 dicembre 2026 

 

Superamento della soglia

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il meccanismo di applicazione della soglia.

Se il limite di 300 euro viene superato:

  • la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo, 
  • e non soltanto sulla parte eccedente. 

Esempio:

  • premio totale: 350 euro 
  • tassazione: 20% su 350 euro (non solo sui 50 eccedenti) 

 

Caratteristiche della soglia

La soglia presenta alcune caratteristiche operative fondamentali:

  • Non è una franchigia: il superamento comporta tassazione totale; 
  • È riferita al rapporto tra singolo ente erogante e singolo atleta; 
  • Deve essere verificata nel periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026; 
  • Può essere fruita più volte se i premi provengono da soggetti diversi. 

Inoltre:

  • è generalmente richiesta una autocertificazione dell’atleta per attestare il rispetto del limite. 

 


 

Ratio della riforma

L’intervento normativo risponde a precise esigenze:

  Semplificazione amministrativa: la norma elimina gli adempimenti fiscali per premi di modico valore, evitando una gestione sproporzionata rispetto agli importi.

  Sostegno allo sport dilettantistico 

Si favorisce:

  • la diffusione dello sport di base; 
  • il riconoscimento economico, anche simbolico, delle prestazioni sportive. 

– Coerenza con la riforma dello sport

La misura si inserisce nel più ampio processo di riordino del lavoro sportivo, correggendo alcune rigidità emerse dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021.

 

Natura temporanea della misura

È importante evidenziare che:

  • la disposizione ha carattere temporaneo; 
  • è prevista fino al 31 dicembre 2026; 
  • il decreto-legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia. 

 

Impatti pratici per ASD e sportivi

Per le associazioni sportive:

  • riduzione degli obblighi fiscali per piccoli premi; 
  • maggiore flessibilità nella gestione degli eventi sportivi; 
  • necessità di monitorare attentamente le soglie per ogni atleta. 

Per gli atleti:

  • percezione integrale dei premi fino a 300 euro; 
  • assenza di obblighi dichiarativi per tali importi; 
  • attenzione al superamento della soglia, che comporta tassazione totale. 

 

Conclusioni

La modifica introdotta nel marzo 2026 rappresenta un intervento mirato e pragmatico, volto a semplificare il regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici.

Pur trattandosi di una misura temporanea, essa:

  • corregge un’eccessiva rigidità del sistema previgente; 
  • favorisce la pratica sportiva di base; 
  • riduce gli oneri amministrativi per gli enti sportivi. 

Resta tuttavia aperta la questione della stabilizzazione della disciplina, che potrebbe richiedere un intervento strutturale in sede di conversione o di futura riforma.

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